MODELLO INTERNAZIONALE

Il disegno o modello internazionale consente di ottenere contemporaneamente i diritti di disegno e modello in più paesi, purché questi abbiano sottoscritto l’Accordo dell’Aja del 1960 e/o l’Accordo di Ginevra del 1999.

Può essere tutelato mediante il deposito di una domanda di disegno e di modello internazionale l'aspetto di un prodotto considerato nella sua interezza od in una sua parte, a condizione che soddisfi i requisiti di registrabilità ovvero che sia nuovo ed abbia carattere individuale.

Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per più disegni e modelli (cosiddetta registrazione multipla), fino ad un massimo di 100 modelli, purché sostanzialmente omogenei tra loro ovvero inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli di Locarno.

La domanda multipla è soggetta al pagamento, oltre che delle tasse di registrazione e di pubblicazione, anche di relative sopratasse per ciascun disegno o modello oltre il primo.

REQUISITI DI REGISTRABILITA'

I disegni e modelli sono registrabili se nuovi e dotati di carattere individuale.

In particolare, un disegno e modello è nuovo se nessun disegno e modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Inoltre un e o modello è dotato di carattere individuale se è in grado di suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri disegni e modelli già divulgati.

La novità non è pregiudicata:

  • dalla divulgazione del design da parte dell’autore, se quest’ultima avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione;
  • dalla divulgazione che non possa essere ragionevolmente conosciuta da ambienti specializzati nel settore interessato nel corso della normale attività commerciale.

COSA NON E' REGISTRABILE

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli internazionali:

  • le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
  • le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che non siano visibili nel normale utilizzo del prodotto;
  • i pezzi di ricambio, ovvero le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno e modello è incorporato o applicato, di essere unito o connesso con un altro prodotto;
  • i disegni o modelli il cui uso costituirebbe violazione di un marchio o di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

CHI PUO' REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO INTERNAZIONALE?

Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello o ai suoi aventi causa. Se il disegno o modello internazionale è frutto dell’opera di più autori, il diritto alla registrazione spetta a ciascuno di questi congiuntamente.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO

La domanda di registrazione di un disegno o modello internazionale può essere presentata presso la sede dell’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra (Svizzera), oppure presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente, ad esempio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La registrazione di un disegno o modello internazionale può essere effettuata in lingua francese o inglese.

Per ciascun deposito l’OMPI pubblica il disegno o modello internazionale in un bollettino internazionale ed invia tale bollettino internazionale alle Amministrazioni nazionali.

La durata della registrazione di un disegno o modello internazionale dipende dalla legislazione dei singoli Stati contraenti. In ogni caso essa non può essere inferiore a:

  • 10 anni a decorrere dalla data di deposito del disegno o modello internazionale in caso di rinnovo;
  • 5 anni a decorrere dalla data di deposito del disegno o modello internazionale in caso di mancato rinnovo.

PRIORITA'

È possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di disegno o modello presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi, entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda.