OPPOSIZIONE

Entro nove mesi dalla pubblicazione della concessione di un Brevetto Europeo, un qualsiasi soggetto terzo (ad esempio una società concorrente del titolare) può depositare presso l’Ufficio Brevetti Europeo una Opposizione in cui presenta proprie argomentazioni contro l'avvenuta concessione del brevetto. L'articolo 100 EPC regola i motivi di opposizione che si possono avanzare. L'opposizione può essere presentata perchè l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 EPC (in particolare per mancanza di novità ex art 54 EPC e di attività inventiva ex art. 56 EPC) ovvero perché il brevetto europeo non descrive l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo ovvero perché l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda come inizialmente depositata.

Prima della concessione di un brevetto europeo, ovvero quando quest'ultimo è ancora in stato di domanda, non è possibile agire in opposizione.

Tuttavia, mentre un brevetto è in stato di domanda è possibile depositare osservazioni ex art. 115 EPC dirette all'esaminatore e volte ad impedirne la concessione. L'esaminatore è libero di tenerne conto o meno ma non interagisce con chi ha depositato le osservazioni, che può mantenere l'anonimato, poiché egli non è parte della procedura di esame.

La procedura di opposizione prevede invece un contradditorio tra l’opponente ed il titolare del brevetto di fronte ad una divisione di opposizione appositamente nominata dall’Ufficio Brevetti Europeo e comprendente tre membri di cui uno è l'esaminatore che ha concesso la domanda.

La procedura di opposizione generalmente si conclude con una sessione orale, in cui la divisione di opposizione, sulla base delle argomentazioni riportate dalle parti durante il contradditorio, può decidere di confermare la validità del Brevetto Europeo come concesso, oppure di revocarlo integralmente oppure di concederlo in una forma limitata. La decisione ha effetto in tutti gli Stati in cui il brevetto è stato regolarizzato.

Contro tale decisione può essere proposto appello ad una Divisione di Appello interna all’Ufficio Brevetti Europeo, che in sostanza rappresenta una secondo grado di giudizio.