DIRITTI AL BREVETTO E DIRITTI DI BREVETTO

Il diritto a depositare una domanda di brevetto spetta all'inventore o al suo avente causa (v. art. 63.2 c.p.i.). In altre parole il diritto a depositare una domanda nasce in capo a chi ha sviluppato l'invenzione. Nel caso di più autori il diritto spetta a tutti nella misura in cui ciascuno ha partecipato.

Se tuttavia l'inventore ha sviluppato la sua invenzione in costanza di un rapporto di lavoro allora tale diritto deve intendersi nascere a titolo originario in capo all'azienda ove l'inventore/lavoratore ha prestato la sua attività, stante che si intende che l'azienda abbia messo a disposizione del dipendente i mezzi tecnici ed il back ground tecnico affinchè il dipendente inventore potesse poi giungere all'invenzione (v. art. 64 c.p.i.). Nella misura in cui il lavoratore nel realizzare l'invenzione sia andato oltre alle sue mansioni (ad esempio perché l'attività inventiva non era contrattualmente prevista e remunerata) potrà essergli riconosciuto un equo premio in funzione di quanto è stato l'apporto dell'azienda e quanto il suo contributo.

I diritti di brevetto, una volta depositata la domanda e giunta a concessione, sono da intendersi conferiti al titolare del brevetto (sia esso una o più persone fisiche o giuridiche) e comprendono i diritti patrimoniali su tale asset intangibile.

All'autore dell'invenzione brevettata deve essere tuttavia riconosciuto nella privativa il diritto morale ad essere riconosciuto inventore.