PRIORITA' ED ESTENSIONE

Chiunque depositi una domanda di Brevetto in Italia, o in un qualunque altro paese membro dell’Unione dei 173 paesi che hanno ratificato la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, gode di un diritto di priorità per estendere tale domanda in altri paesi dell’Unione, entro un anno dalla data del suo deposito.

Tale diritto di priorità produce l’effetto che la verifica della novità e dell'attività inventiva della domanda di estensione verranno condotte non con riferimento alla data di estensione ma con riferimento alla data di deposito della domanda di cui si rivendica la priorità.

In altre parole, il titolare di una domanda di brevetto ha il diritto di estendere all’estero la tutela brevettuale della sua invenzione con domande di brevetto estere, entro un anno dalla data di deposito della sua prima domanda, senza che le divulgazioni nel frattempo effettuate tolgano novità alle domande di brevetto di estensione.

Le domande di brevetto di estensione depositate entro un anno, mediante il deposito nei paesi di interesse e richiamanti la priorità della prima domanda brevetto, vengono esaminate come se fossero state depositate insieme alla domanda originaria e senza quindi che eventuali divulgazioni del prodotto o del procedimento in brevettazione avvenute subito dopo il deposito iniziale (come ad esempio vendite, esposizioni in fiera, campagne pubblicitarie, ecc.) tolgano validità alle domande successive.

Ad esempio, il titolare di una domanda di Brevetto Italiano può decidere di estendere validamente la tutela brevettuale della sua invenzione mediante il deposito di una domanda di Brevetto Europeo, oppure di una domanda di Brevetto Internazionale PCT oppure ancora di una o più domande di brevetto nazionale estero nei paesi di suo interesse, richiamando il diritto di priorità della domanda italiana, anche se ha divulgato l'invenzione subito dopo il deposito della domanda di brevetto italiana.

Inoltre, chi deposita una domanda di brevetto in Italia gode anche del cosiddetto diritto di priorità “interna”, che gli consente di depositare, sempre in Italia e sempre entro un anno dalla data di deposito della prima domanda, una nuova domanda di brevetto che richiami il contenuto della prima.

Il diritto di priorità può essere fatto valere solo per le domande che descrivono per la prima volta il trovato oggetto dell’invenzione. Pertanto, non è possibile richiamare la priorità per il contenuto di una domanda che a sua volta già rivendica la priorità di una domanda precedente per quel contenuto.