PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

DEPOSITO

La procedura di brevettazione ha inizio con il deposito di una domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o presso l’Ufficio Brevetti di un qualunque paese facente parte della Convenzione sul Brevetto Europeo (ad eccezione dell’Olanda), oppure per via telematica. Le lingue di procedura ufficiali dell’Ufficio Brevetti Europeo sono l’Inglese, il Francese ed il Tedesco. Tuttavia, una domanda di Brevetto Europeo può essere depositata anche in una diversa lingua (ad esempio in italiano), purché ne sia successivamente depositata una traduzione in una delle suddette lingue ufficiali (entro due mesi dal deposito).

FASE DI RICERCA

La procedura prevede inizialmente una fase di ricerca, in cui l’Ufficio Brevetti Europeo esegue una ricerca di anteriorità volta e rintracciare documenti anteriori attinenti all’invenzione oggetto della domanda di brevetto e, sulla base degli esiti di tale ricerca, emette (entro almeno sei mesi dalla data di deposito) un Rapporto di Ricerca ed una Opinione Scritta in cui l’esaminatore esprime un primo parere preliminare sui requisiti di brevettabilità (in particolare novità e livello inventivo) dell’invenzione da brevettare.

Se nel suddetto parere preliminare l’esaminatore solleva delle obiezioni sulla brevettabilità dell’invenzione, è necessario rispondere a tali obiezioni prima dell’inizio della successiva fase di esame di merito.

FASE DI ESAME DI MERITO

È quindi prevista una fase di esame di merito (che generalmente inizia entro circa due anni dalla data di deposito o di priorità), in cui l’esaminatore, tenendo conto delle eventuali argomentazioni fornite in risposta al Rapporto di Ricerca, esprime un giudizio sulla brevettabilità dell’invenzione. Se il giudizio è positivo, l’Ufficio Brevetti Europeo emetterà una comunicazione in cui si indica l’intenzione di concedere il brevetto. Diversamente, se il giudizio non è positivo, l’esaminatore europeo invierà al titolare una nuova comunicazione in cui riporterà le sue obiezioni ed alla quale il titolare dovrà rispondere riportando proprie contro-argomentazioni a sostegno della brevettabilità della propria invenzione. Si apre, in pratica un contradditorio tra esaminatore e titolare, al termine del quale l’esaminatore potrà decidere di concedere il brevetto (emettendo la suddetta comunicazione di intenzione di concessione) oppure potrà rigettare la domanda.

FASE DI CONCESSIONE

Al termine della fase di esame (generalmente dopo 2-4 anni dal deposito), dopo che l’esaminatore ha deciso di concedere la domanda, è prevista una fase di concessione del brevetto, in cui l’Ufficio Brevetti Europeo provvederà a pubblicare il testo del brevetto come concesso.

FASE DI REGOLARIZZAZIONE

Entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione, è prevista una fase di regolarizzazione, in cui il titolare dovrà decidere in quali Stati membri della Convenzione vorrà rendere valido il suo Brevetto Europeo fornendo, per gli stati che lo richiedono, una traduzione del testo del brevetto nella lingua nazionale.

La concessione del Brevetto Europeo non dà luogo ad un unico brevetto avente valore in tutti gli Stati Contraenti, ma ad un fascio di più brevetti nazionali, ciascuno dei quali ha valore nel corrispondente Stato Contraente. Pertanto, dopo la concessione, il Brevetto Europeo equivale, in ciascuno degli Stati in cui il brevetto è stato regolarizzato, ad un brevetto nazionale ed è sottoposto pertanto alla legislazione nazionale del corrispondente Stato per quanto concerne la sua validità ed i contenziosi di contraffazione.