BREVETTO EUROPEO

La procedura del Brevetto Euopeo consente, con un unico deposito ed un’unca fase di esame, di ottenere un diritto di privativa in 38 Stati membri appartenenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), più altri sei Stati legati da particolari accordi a tale Convenzione.

Al termine della procedura di brevettazione, tuttavia, non viene rilasciato un unico brevetto avente valore in tutti gli Stati membri, ma un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali ha valore nel corrispondente stato contraente.

Possono essere tutelate con il Brevetto Europeo le invenzioni di ogni settore della tecnica, ed in particolare sia prodotti materiali (quali ad esempio oggetti, strumenti, macchine, apparecchiature, sostanze chimiche, ecc.) sia procedimenti (quali ad esempio processi di produzione industriale, metodi di funzionamento di apparecchiature, metodi di utilizzo di una sostanza, ecc.), purché soddisfino i requisiti di brevttabilità, in particolare della novità, attività inventiva e applicazione industriale.

Prima di procedere con il deposito di una domanda di Brevetto Europeo è quindi buona norma eseguire una ricerca di anteriorità volta a verificare la sussistenza di tali requisiti di brevettabilità.

A partire dalla data di pubblicazione della concessione del Brevetto Europeo, quest’ultimo conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto al medesimo regime di un Brevetto Nazionale in ciascuno degli Stati in cui il Brevetto Europeo è stato regolarizzato.

Prima della concessione, tuttavia, la domanda di Brevetto Europeo conferisce al suo titolare una protezione provvisoria a partire dalla data di pubblicazione della domanda che avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito o dalla data priorità se presente.

Per ottenere la suddetta protezione provvisoria, alcuni Stati, tra cui l’Italia, richiedono che il titolare della domanda di brevetto depositi presso l’ufficio brevetti nazionale una traduzione delle rivendicazioni nella lingua ufficiale dello Stato.