AZIONE DI NULLITA' DINANZI L’EUIPO
I procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione Europea EUIPO, concernenti la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell’Unione Europea, possono raggrupparsi sotto la denominazione di “procedimenti di annullamento”.
Per quanto concerne le cause di nullità esse si distinguono in assolute e relative.
MOTIVI DI NULLITÁ ASSOLUTA:
- un marchio dell’Unione Europea può essere dichiarato non valido se, al momento della sua domanda, poteva essere possibile sollevare un’obiezione nei suoi confronti ai sensi di uno dei motivi elencati all’art. 7 RMUE (impedimenti assoluti alla registrazione);
- può inoltre non essere considerato nullo per malafede ai sensi dell’art. 59, paragrafo 1, lettera b) RMUE
MOTIVI DI NULLITÁ RELATIVA:
- un marchio è nullo per la presenza di un marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o affini qualora sussista un rischio effettivo di confusione o di associazione per il pubblico di riferimento (art. 60 comb. disp. art. 8.2 RMUE);
- il marchio è stato registrato da un agente o da un rappresentante del titolare senza l’autorizzazione di quest’ultimo (art. 60 comb. disp. art. 8.3 RMUE);
- la presenza di un marchio, identico o simile per prodotti/servizi identici o affini, non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale (art. 60 comb. disp. art. 8.4 RMUE);
- anche una denominazione di origine o un’indicazione geografica possono annullare la registrazione di un MUE ai sensi dell’art 60 comb. disp. art. 8.6 RMUE);
- vi è poi un ulteriore motivo ai sensi dell’art. 60, paragrafo 2, RMUE basato su altri diritti anteriori quali il diritto al nome, il diritto all’immagine, il diritto d’autore o un diritto di proprietà industriale (design).
Per quanto riguarda la decadenza invece un marchio dell’Unione Europea decade nei seguenti casi:
- non uso del marchio per un periodo ininterrotto di 5 anni, ai sensi dell’art. 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE;
- il marchio dell’Unione europea è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato (termine generico) ai sensi dell’art. 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
- in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio può trarre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica ai sensi dell’art. 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE
La nostra società Gallo & Partners attraverso il suo team di consulenti abilitati ha le competenze e le abilitazioni per rappresentarvi innanzi l’Ufficio dell’Unione Europea EUIPO per tali procedure di accertamento della nullità e della decadenza di marchi registrati.