DIRITTI MORALI

I diritti morali conferiscono all’inventore il riconoscimento di essere autore della sua invenzione. Tale diritto morale è del tutto autonomo dal diritto patrimoniale e dalla stessa brevettabilità dell’invenzione, è inalienabile e pertanto non può essere trasferito a terzi durante la vita dell’inventore.

Tale diritto consente all’autore di esigere che il suo nome venga indicato nel brevetto, ma non da necessariamente origine a diritti patrimoniali.

In caso di invenzione di gruppo, i diritti morali spettano a tutti i membri del gruppo che abbiano effettivamente partecipato all’attività inventiva.