BREVETTO INTERNAZIONALE PCT
Il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (o PCT - Patent Cooperation Treaty) è stato stipulato a Washington nel 1970 e consente di depositare un’unica domanda di brevetto “internazionale” in cui è possibile designare ad oggi più di 150 Stati membri che hanno aderito a tale trattato e comprendenti sostanzialmente tutti i paesi più industrializzati del mondo.
Il principale vantaggio della domanda di Brevetto Internazionale PCT consiste nel fatto che consente di procrastinare fino a 30 mesi dalla data di deposito (o dalla data di priorità se presente) il momento in cui decidere in quali Stati estendere la propria domanda di brevetto.
Al termine della procedura del Brevetto Internazionale PCT, infatti, non viene rilasciato alcun brevetto, ma è necessario intraprendere una procedura di brevettazione per ciascuno Stato in cui si desidera ottenere una privativa.
Durante la fase di esame della domanda internazione viene emesso un rapporto di ricerca ed esame preliminare (written opinion). È poi possibile dietro il pagamento di una tassa procedere con una fase di esame vera e propria (Chapter II) per rispondere ad eventuali obiezioni contenute nella written opinion, all'interno di un contraddittorio con l'esaminatore. Al termine della procedura di esame viene emesso un International Preliminary Exammination Report, il quale tuttavia non è vincolante per alcun paese in cui la domanda di brevetto proseguirà la procedura.
La domanda di Brevetto Internazionale PCT, in ciascuno Stato designato, è equivalente ad una domanda nazionale depositata presso l’Ufficio Brevetti nazionale del singolo Stato.
La protezione brevettuale prende effetto a partire dalla pubblicazione della domanda di Brevetto Internazionale PCT. Tuttavia, per agire legalmente in giudizio nei diversi Stati designati non è generalmente sufficiente la domanda internazionale ma è necessario ottenere la concessione della domanda dopo l'ingresso nella fase nazionale dello Stato e adempiere alle disposizioni di esame previste dalla singola legislazione nazionale. In caso di contraffazione, il titolare della domanda internazionale può decidere di entrare nella fase nazionale dello Stato di interesse anche prima della scadenza dei 30 mesi, per portare prima a concessione in quel paese la privativa così da poterla azionare contro i contraffattori.
In Italia, in via d'eccezione rispetto agli altri paesi, è possibile agire in giudizio anche a partire da una domanda internazionale purchè siano state tradotte in italiano e depositate all'UIBM le rivendicazioni.