DIRITTI PATRIMONIALI

I diritti patrimoniali conferiscono al titolare del brevetto la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato in cui il brevetto è stato depositato.

In particolare, il titolare del brevetto ha il diritto di vietare a terzi di sfruttare commercialmente il prodotto brevettato (in particolare produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare o anche pubblicizzare a scopo di vendita tale prodotto). Inoltre, nel caso in cui il brevetto sia volto a tutelare un procedimento per realizzare un prodotto, il titolare del brevetto ha il diritto di vietare a terzi di attuare il procedimento brevettato nel territorio dello stato e di vietare di sfruttare commercialmente (usare, mettere in commercio, vendere o importare) anche i prodotti direttamente ottenuti con il suddetto procedimento brevettato.

I diritti patrimoniali di brevetto spettano all’autore dell’invenzione, ma possono essere da questo ceduti a terzi. Nel caso in cui l’inventore sia un dipendente di un’azienda, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro ed al dipendente spetta eventualmente un equo premio se nel suo contratto non è prevista una specifica retribuzione per lo svolgimento dell’attività inventiva.