MODELLO COMUNITARIO

Il disegno o modello comunitario ha valore nei 28 paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Inoltre, il disegno o modello comunitario ha carattere unitario, ovvero produce gli stessi effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea. In particolare, la registrazione, il trasferimento, la rinuncia, la decisione di nullità e l’inibitoria all’utilizzo di un prodotto riproducente un disegno o modello comunitario, eseguiti in un qualunque paese dell’Unione Europea ha valere anche in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea.

In Unione Europea può essere tutelato mediante il deposito di una domanda di disegno e di modello comunitario l'aspetto di un prodotto considerato nella sua interezza od in una sua parte, a condizione che soddisfi i requisiti di registrabilità ovvero che sia nuovo ed abbia carattere individuale.

Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per più disegni e modelli (cosiddetta registrazione multipla) purchè sostanzialmente omogenei tra loro ovvero inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli di Locarno.

La domanda multipla è soggetta al pagamento, oltre che delle tasse di registrazione e di pubblicazione, anche di relative sopratasse per ciascun disegno o modello oltre il primo.

REQUISITI DI REGISTRABILITA'

I disegni e modelli sono registrabili se nuovi e dotati di carattere individuale.

In particolare, un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Inoltre un disegno o modello è dotato di carattere individuale se è in grado di suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri disegni e modelli già divulgati.

La novità non è pregiudicata:

  • dalla divulgazione del design da parte dell’autore, se quest’ultima avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione;
  • dalla divulgazione che non possa essere ragionevolmente conosciuta da ambienti specializzati nel settore interessato nel corso della normale attività commerciale all’interno dell’Unione Europea.

COSA NON E' REGISTRABILE

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli comunitari:

  • le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
  • le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che non siano visibili nel normale utilizzo del prodotto;
  • i pezzi di ricambio, ovvero le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno e modello è incorporato o applicato, di essere unito o connesso con un altro prodotto;
  • i disegni o modelli il cui uso costituirebbe violazione di un marchio o di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

CHI PUO' REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO IN UNIONE EUROPEA?

Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello o ai suoi aventi causa. Se il disegno o modello comunitario è frutto dell’opera di più autori, il diritto alla registrazione spetta a ciascuno di questi congiuntamente.

Può registrare un disegno o modello comunitario ogni persona fisica e giuridica.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO

La domada di registrazione di un disegno o modello comunitario si deposita presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante (in Spagna), oppure presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dell’Unione Europea, ad esempio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La registrazione di un disegno o modello comunitario può essere effettuata in una qualunque delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

L’UAMI effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, ma non esegue un esame di merito sui requisiti di registrabilità.

Dopo la registrazione, l’UAMI pubblica il disegno o modello comunitario nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Inoltre, dopo la pubblicazione, l’UAMI rilascia al titolare un certificato di registrazione del disegno o modello comunitario.

La durata della registrazione di un disegno o modello comunitario è rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni, pagando una tassa di mantenimento allo scadere di ogni quinquennio.

PRIORITA'

È possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di disegno o modello presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi, entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda.