TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO
I diritti morali sono inalienabili e pertanto non possono essere trasferiti dall’autore dell’invenzione a terzi.
I diritti patrimoniali possono essere trasferiti dal titolare del brevetto a soggetti terzi che possono quindi sfruttare in maniera esclusiva o non esclusiva l’invenzione brevettata.
In particolare, il brevetto può essere trasferito mediante un contratto di cessione, con cui il titolare cede al terzo la proprietà del brevetto medesimo, ottenendo il diritto di sfruttare l’invenzione in maniera esclusiva, divenendo il nuovo titolare del brevetto.
Inoltre, il diritto allo sfruttamento del brevetto può essere trasferito mediante un contratto di licenza, con il quale il titolare del brevetto (licenziante), pur rimanendone proprietario, concede ad un terzo (licenziatario) il diritto di sfruttare economicamente l’invenzione (quindi ad esempio di produrre e di vendere il prodotto oggetto dell’invenzione), normalmente dietro pagamenti di royalties.
In particolare, le licenze possono essere “esclusive”, prevedendo la possibilità che solo un soggetto esclusivista goda dello sfruttamento del brevetto, oppure “non esclusive”, prevedendo invece la possibilità per il titolare di consentire a più soggetti terzi di sfruttare l'invenzione. Lo sfruttamento da parte dei licenziatari del brevetto licenziato dal titolare avviene usualmente attraverso il pagamento di royalties da parte dei licenziatari. In particolare, una licenza esclusiva può essere aperta o chiusa prevedendo che anche il titolare possa o meno sfruttare direttamente il brevetto.